I CASI LEGALI NEL MONDO DELL’ARTE
Di Marina Isaia
Scene da un matrimonio: non si allude al celebre film di Bergman, ma alle foto di nozze: se soddisfano i requisiti oggettivi previsti dalla legge (tra cui tiratura limitata e firma dell’autore), rientrano tra gli oggetti d’arte la cui cessione può essere assoggettata ad aliquota Iva ridotta del 10 %. Il carattere artistico delle fotografie si desume esclusivamente dal fatto che siano prodotte dall’autore, o sotto il suo controllo, e siano firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari.
Ciò è quanto sancisce la Corte di Giustizia con la sentenza deposta il 07.09.2019 causa C-145/18, intervenendo sul tema in continua evoluzione delle opere d’arte.
La fattispecie giuridica da inquadrare che ha visto fronteggiarsi in un’aula di giustizia una società di diritto francese e la relativa amministrazione fiscale, era la seguente: definizione di “oggetto d’arte”.
Il governo francese interpretava la norma nel senso che beneficiano dell’aliquota IVA ridotta solamente le fotografie artistiche, intendendo tali quelle che esprimono la creatività dell’autore nonché rivestono interesse per ogni tipo di pubblico.
Il contribuente invece, interpretava la norma nel senso di considerare le foto quali oggetti d’arte ogni qualvolta sono rispettati i requisiti oggettivi previsti dalla norma stessa in termini di identità e qualità dell’autore, di modalità di tiratura, firma, numerazione e limitazione del numero di esemplari.
Ai non addetti ai lavori potrà sembrare banale ma dall’attribuzione di un significato artistico ad un quadro, una scultura, una fotografia od a un qualsiasi oggetto dipendono effetti fiscali che non possono essere rimessi ad una mera valutazione discrezionale.
Questo ci dicono i giudici europei affermando che “il giudizio sul merito di un’opera non può influenzare il trattamento impositivo senza comportare il rischio di arrecare distorsioni della concorrenza e violazioni del principio di neutralità dall’IVA.”
Da questa considerazione si giunge alla conclusione che anche i ritratti e le fotografie di matrimonio scattate da un fotografo professionista sono oggetti d’arte in base all’articolo 311, paragrafo 1, punto 2 e all’allegato IX, parte A, punto 7) della Direttiva 2006/112/CE.
Insomma la Corte ha dato ragione al contribuente ampliando la platea dei soggetti che possono accedere al regime IVA di favore, senza violarne lo spirito restrittivo.
Concludendo:
1) una fotografia è oggetto d’arte se sono rispettati i requisiti oggettivi previsti dalla legge;
2) è esclusa la rilevanza fiscale della valutazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico;
3) una norma nazionale che limita l’applicazione dell’aliquota ridotta alle sole “foto artistiche”, rimettendo all’amministrazione finanziaria la valutazione sull’aspetto artistico, senza vincolarla a dei criteri oggettivi, chiari e precisi, non è compatibile con le disposizioni della direttiva 2006/112/CE e con il principio di neutralità fiscale.